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02/01/2026
Giusto quanto disposto dall’art. 2712 del Codice Civile, “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Il Tribunale di Grosseto Sez. Civile con recente sentenza n.878 del 25/11/2025 sulla base di tale principio e della giurisprudenza maggioritaria ha stabilito che l’e-mail, ancorché priva di firma digitale, costituisce documento elettronico ex art. 2712 c.c. e forma quindi piena prova dei fatti rappresentati, salvo che su esso non gravi formale disconoscimento necessitante di circostanziato sostegno e quindi non generico.
avv. michele de benedittis