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28/04/2025
L'zione revocatoria ex
artt. 2901 ss. codice civile può essere esperita dal creditore per ottenere la declaratoria di inefficacia nei propri confronti degli atti con cui il debitore ha disposto del suo patrimonio in danno delle ragioni creditorie (è frequente che il debitore cerchi di sottrarre in modo fraudolento beni facenti parte del suo patrimonio, privando il creditore di quella garanzia patrimoniale generica prevista dall'
art. 2740 del c.c.).
I presupposti dell'azione sono costituiti dal
consilium fraudis (frode da parte del debitore, che compia l'alienazione sapendo di pregiudicare le ragioni del creditore) e l'
eventus damni (il pregiudizio che può derivare alle pretese del creditore).
Ai fini dell′accoglimento dell′azione revocatoria ex art.2901 c.c., è necessario che il debitore abbia posto in essere un atto di disposizione del proprio patrimonio che rechi pregiudizio alle ragioni creditorie.
Il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l′azione revocatoria ex art.2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in executivis" sull′immobile in danno del terzo acquirente, sicché l′atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell′azione revocatoria (Cass., sez. I, ord. 17/03/2023 n. 7876).
avv. michele de benedittis