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27/03/2026
L'amministrazione di sostegno può essere disposta, nell'interesse del beneficiario, anche con riguardo alla prodigalità.
Questa (la prodigalità), è stata definita come un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel donare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro; tali comportamenti possono configurare una autonoma causa di inabilitazione ex art. 415 comma 2 c.c. indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili.
Tuttavia, la prodigalità di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può non essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del beneficiando attestata da medici, ma su concrete condotte tali da porlo a rischio reale di indigenza.
La Corte di Cassazione Sez. I chiamata a decidere sul caso sottoposto al suo esame, con ordinanza del 13 marzo 2026 n.5763 si è espressa riconoscendo che acquisti voluttuari e anticipi mensili non bastano a giustificare l’amministrazione di sostegno soprattutto quando il soggetto percepisca redditi elevati e non emerga alcun affievolimento delle capacità cognitive o di autodeterminazione (nella fattispecie, si trattava di un soggetto ultrasettantenne, libero professionista ancora in attività, con un solido reddito mensile e privo di patologie fisiche e psichiche.