< Elenco news
11/06/2026
In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, il "piano educativo individualizzato (P.E.I.)" definito ex art. 12 L.n.104/1992, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza che residui in capo ad essa alcun potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili; ciò anche nella scuola dell'infanzia, pur non facente parte della scuola dell'obbligo.
Ne consegue che la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta.
Le Sezioni Unite della Cassazione Sez. Civile con sentenza n.12704 del 5 maggio 2026 hanno definitivamente chiarito che, anche prima dell’approvazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove l’azione intrapresa sia finalizzata a denunciare che le determinazioni dell’autorità scolastica in ordine all’assegnazione delle ore di sostegno per lo studente disabile siano idonee a porre in essere in suo danno una discriminazione indiretta.
avv. michele de benedittis