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24/04/2025
Il diritto di abitazione del coniuge superstite (moglie o marito) di cui all'art. 540 del Codice Civile è opponibile al creditore del coerede -ed a chiunque vanti un qualsiasi diritto di credito nei confronti di uno o più coeredi- che abbia pignorato l'immobile caduto in successione anche se il diritto di abitazione non è stato trascritto nei pubblici registri prima della trascrizione del pignoramento o dell'iscrizione ipotecaria.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione sent.n.4092/2023.
Il coniuge superstite avrà pertanto potrà continuare ad abitare la casa familiare ed il pignoramento spiegherà efficacia soltanto sulla nuda proprietà.
avv. michele de benedittis